CIRCOLARE N. 1/2015

“Convertito in legge il Decreto “Milleproroghe”: le novità fiscali”

Con il ricorso al voto di fiducia, il Senato nella seduta del 26 febbraio 2015, ha dato il definitivo via libera alla legge di conversione del D.L. n. 192/2014, recante “proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

Di seguito viene proposta una breve sintesi delle modifiche apportate al testo originario del decreto legge con riferimento alle disposizioni di carattere fiscali

IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA (ART. 10, COMMA 11-BIS)

Viene posticipata di un anno, e quindi al 2016, l’introduzione dell’imposta municipale secondaria, che andrà a sostituire la tassa ed il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, nonché il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari.

RATEAZIONE DI DEBITI TRIBUTARI (ART. 10, COMMA 12-QUINQUIES)

Ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione viene nuovamente data la possibilità di poter beneficiare di un nuovo piano, articolato fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

Il piano di rateazione non è prorogabile ed il debitore vi decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

La richiesta di accesso al beneficio può essere formulata da quei soggetti per i quali la decadenza dal precedente piano di rateazione sia intervenuta entro il 31 dicembre 2014 e va presentata entro il 31 luglio 2015.

A seguito della presentazione della nuova richiesta di rateazione, non possono essere avviate da parte dell’agente della riscossione nuove azioni esecutive.

La norma prevede inoltre che nei casi in cui il contribuente – creditore della PA o di società a prevalente partecipazione pubblica di somme di importo superiore a 10.000 euro – sia stato segnalato al competente agente della riscossione, avendo l’ente debitore riscontrato ai sensi di legge che il beneficiario del pagamento si è reso inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo, la dilazione non può essere concessa per gli importi che ne costituiscono oggetto.

INCENTIVI FISCALI PER IL RIENTRO DEI LAVORATORI IN ITALIA (ART. 10, COMMA 12-OCTIES)

Vengono prorogati al 31 dicembre 2017 gli incentivi fiscali previsti dalla Legge n. 238/2010 per favorire il rientro disciplinati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238 e finalizzati al rientro dei lavoratori in Italia.

L’agevolazione (già prorogata fino al 31 dicembre 2015 dalla Legge n. 216/2011), interessa i cittadini italiani nati dopo il 1° gennaio 1969, che alla data del 20 gennaio 2009:

· hanno conseguito un titolo di laurea,

· hanno avuto una residenza continua per almeno 24 mesi in Italia;

· hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, autonomo, o di impresa o un’attività di studio conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, fuori dal proprio Paese e dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più;

· intendono avviare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo o dipendente trasferendo il proprio domicilio e la propria residenza in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.

Per tali soggetti l’incentivo fiscale consiste nella riduzione al 20% per le lavoratrici ed al 30% per i lavoratori dell’ammontare imponibile ai fini Irpef dei redditi di lavoro dipendente, d’impresa e di lavoro autonomo.

PROROGA REGIME CONTRIBUENTI MINIMI (ART. 10, C. 12-UNDECIES)

Vengono prorogate per tutto l’anno 2015 le disposizioni in materia di regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nonché il regime dei minimi previgente all’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190, norma questa che ne ha disposto l’abrogazione a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi.

Nel 2015 sarà quindi possibile non solo continuare ad applicare tali regimi, come già previsto dalla normativa transitoria, ma anche sceglierli per la prima volta.

 

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