Spesometro 2015

“Comunicazione Polivalente 2015 (ex Spesometro)”…. In breve…

Come ormai è ben noto a tutti, l’articolo 21 del D.Lgs 78/2010 (poi modificato dall’articolo 2 comma 6 del Dl 16/2012) ha introdotto l’obbligo per tutti i soggetti passivi Iva di inoltrare all’Agenzia delle Entrate il cosiddetto “Spesometro”, contenente tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva dell’anno 2014.

In questa comunicazione devo essere indicati tutti gli estremi delle seguenti operazioni contabili:

  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e/o ricevute per le quali vi è l’obbligo di emissione delle relative fatture, senza limiti di importo;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e/o ricevute per le quali invece non vi è l’obbligo di emissione delle relative fatture, purchè l’importo della singola operazione sia pari o superiore ad Euro 3.600,00 al lordo dell’Iva;

Sono invece escluse dall’obbligo di comunicazione tutte le seguenti operazioni:

  •  le importazioni e le esportazioni di cui all’ert.8 c.1 del DPR 633/72;
  • le operazioni intracomunitarie, già comunicate mediante il modello Instrastat;
  •  le operazioni fuori campo iva;
  •  le operazioni effettuate da e con i Paesi Black List e con la Repubblica di San Marino, per le quali si continua ad utilizzare le consueti modalità di comunicazione.

Le scadenze per l’invio di questa comunicazione sono:

  • 10 Aprile 2015: per tutti quei contribuenti che liquidano la propria Iva mensilmente;
  • 20 Aprile 2015: per tutti quei contribuenti che liquidano la propria Iva trimestralmente;
  • 30 Aprile 2015: per tutti gli operatori finanziari che hanno effettuato operazioni di importo superiore ad Euro 3.600,00 pagate con bancomat o carte di credito.

I soggetti esonerati dalla compilazione e dall’inoltro di detta comunicazione sono invece:

  • i contribuenti minimi;
  • gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (e quindi non in possesso di Partita Iva)

Si ricorda infine che l’omissione o l’incompleta trasmissione dei dati richiesti comporta l’applicazione di una sanzione da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065.

 

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